Solventi sgrassanti industriali
Classificazione dei liquidi infiammabili
CONTESTO NORMATIVO
Il regolamento europeo CLP, che stabilisce nuove regole per l'etichettatura di sostanze e prodotti pericolosi, mira a ridurre i rischi chimici. Questo regolamento è stato istituito inizialmente nel 2008 e viene regolarmente modificato nell'ambito dell'adeguamento al progresso tecnico (ATP). Si tratta del 10° adeguamento; Regolamento ATP.10 CLP 2017/776 CE-GHS.
Il regolamento CLP ha avuto un impatto immediato sui regolamenti ICPE (stabilimenti classificati), poiché l'ordinanza dell'11 maggio 2015, che stabilisce la nuova nomenclatura per i liquidi infiammabili, è entrata in vigore il 1° giugno 2015 ed è denominata SEVESO III.
Le conseguenze sono molteplici.
Ai sensi del CLP le regole di etichettatura sono le seguenti:
Classificazione |
Etichettatura |
Criteri di classificazione |
Liquido infiammabile H224: liquido e vapore estremamente infiammabili |
Pericolo H224 |
Punto di infiammabilità >23 °C |
Liquido infiammabile H225: liquido e vapore molto infiammabili |
Pericolo H225 |
Punto di infiammabilità >23 °C |
Liquido infiammabile H226: liquido e vapore infiammabili |
Attenzione H226 |
23 °C >= Punto di infiammabilità >=60 °C |
In base ai regolamenti ICPE, le conseguenze sono più significative.
La nomenclatura 4330 riguarda tutti gli stabilimenti per lo stoccaggio, la miscelazione o l'uso di liquidi infiammabili di prima categoria (punto di infiammabilità inferiore o uguale a 23°C)
Quantità superiore a 10 tonnellate: Autorizzazione prefettizia, inchiesta pubblica, studio di impatto e di pericolo.
Quantità superiore o uguale a 1 tonnellata ma inferiore a 10 tonnellate: Dichiarazione a DREAL (ex DRIRE) e Controllo.
Inoltre, secondo la nomenclatura 1436, le quantità di combustibili con un punto di infiammabilità compreso tra 60°C e 93°C (gasolio domestico) saranno prese in considerazione nel calcolo della quantità di riferimento.
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Schede di dati di sicurezza SDS
Infiammabilità Rischio di accensione
CONTESTO NORMATIVO
Le SDS riguardano tutte le sostanze e le miscele o i preparati di sostanze chimiche. Queste sono quindi prodotte da produttori o distributori di solventi e sgrassanti e sono destinate agli utenti, ai medici del lavoro, ai datori di lavoro, ai lavoratori, ai responsabili della prevenzione e ai membri del CHSCT. Le schede devono essere conformi al regolamento REACH CEE 1927/2006 del 18 dicembre 2006 e al regolamento CLP CEE 1272/2008 del 16 dicembre 2008, applicabili dal 1° giugno 2015.
Qualsiasi SDS con data di emissione o trasmissione precedente al 1° giugno 2015 non è quindi conforme al regolamento. Inoltre, le SDS devono essere gestite, cioè ogni modifica normativa o relativa al prodotto deve essere comunicata all'utente.